1. Per le professioni di interesse generale spetta agli ordinamenti di categoria determinare:
a) le competenze professionali sulla base del titolo di studio universitario e dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, con la puntuale identificazione delle prestazioni riservate, se del caso in esclusiva;
b) il titolo professionale;
c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale;
d) il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato ai sensi dell'articolo 17;
e) il regime delle incompatibilità;
f) gli ulteriori requisiti per l'esercizio professionale a tutela degli interessi generali ad esso connessi.
2. Per le altre professioni spetta agli ordinamenti di categoria determinare:
a) le competenze professionali sulla base del titolo di studio universitario;
b) il titolo professionale;
c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale;
d) gli ulteriori requisiti per l'esercizio professionale a tutela dell'affidamento della clientela.