Art. 15.
(Ordinamenti di categoria).

      1. Per le professioni di interesse generale spetta agli ordinamenti di categoria determinare:

          a) le competenze professionali sulla base del titolo di studio universitario e dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, con la puntuale identificazione delle prestazioni riservate, se del caso in esclusiva;

          b) il titolo professionale;

          c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale;

          d) il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato ai sensi dell'articolo 17;

          e) il regime delle incompatibilità;

          f) gli ulteriori requisiti per l'esercizio professionale a tutela degli interessi generali ad esso connessi.

      2. Per le altre professioni spetta agli ordinamenti di categoria determinare:

          a) le competenze professionali sulla base del titolo di studio universitario;

          b) il titolo professionale;

 

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          c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale;

          d) gli ulteriori requisiti per l'esercizio professionale a tutela dell'affidamento della clientela.